martedì 26 agosto 2008

DETRAIBILITA' IVA SU ALBERGHI E RISTORANTI

Con la Legge 6 Agosto 2008, n. 133 è stato convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, di cui si è parlato ampiamente nel precedente post del 8 luglio 2008 (vedi "Archivio BLOG").

In generale è stato confermato quanto detto precedentemente, riportando però un'importante novità:
  • Iva interamente detraibile su alberghi e ristoranti dal 1° settembre 2008.

La manovra prevede l'integrale deducibilità dell'Iva su alberghi e ristoranti, in cambio di una parziale deducibilità (75%) del costo dalle imposte sui redditi per imprenditori e professionisti.
E' stato infatti riformulato l'articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del DPR 633/72, consentendo la piena detraibilità per le somministrazioni di alimenti e bevande.
Prima dell'intervento legislativo, l'Iva su prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande era detraibile solo se queste venivano fruite in occasione di convegni o a congressi.
Dal 1° settembre l'imposta addebitata sarà totalmente detraibile, se inerente all'attività di impresa o lavoro autonomo.
Condizione assoluta per la detraibilità dell'Iva è, oltre all'inerenza del costo, anche l'esibizione della fattura.

Quindi da 1° settembre 2008 ogni qualvolta si sostiene dei costi per alberghi, ristoranti e somministrazioni di alimenti e bevande dovrà essere richiesta all'esercente la fattura, in quanto non basterà più lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Per i professionisti l'indeducibilità è introdotta attraverso una riformulazione dell'articolo 54 del Tuir, che nella nuova versione, pur mantenendo il limite globale del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta quale tetto al riconoscimento dei costi, ne riduce a monte la deducibilità al 75% dell'ammontare.

Per quanto riguarda, invece, il reddito d’impresa, la modifica dell'articolo 109 del Tuir inserisce la limitazione al 75% della deduzione, misura che tuttavia non ha coinvolto tutte le categorie di costo: restano fuori vitto e alloggio di dipendenti e titolari di collaborazioni.

Le modifiche IRPEF/IRES hanno decorrenza dal 1° gennaio 2009.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

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