lunedì 20 agosto 2007

Manovra d'Estate (2007)

Il 18 agosto 2007 è entrata in vigore la versione definitiva della manovra d'estate. È approdata infatti sulla «Gazzetta Ufficiale» la legge 127 del 3 agosto 2007, che ha convertito il decreto 81/07.


Testo integrale del decreto legge: http://www.parlamento.it/leggi/decreti/07081d.htm


Tale manovra tocca argomenti di notevole interesse tra cui:


  • Studi di settore ( art. 15, c. 3-quater);
  • Elenchi IVA dei clienti e dei fornitori (art. 15, c. 3-quinquies);
  • Riscatto ai fini pensionistici del periodo di università (art. 5, c. 8);
  • Istituzione di un Fondo per il credito ai giovani (art. 15, c. 6);

  • Nuova deducibilità dei costi delle auto aziendali (art. 15, c. 7-8-9-10).

Approfondiamo i primi quattro punti sopra esposti, lasciando ad un secondo momento l'approfondimento relativo alla deducibilità dei costi delle auto aziendali.



  • Studi di settore (art. 15, c. 3-quater)

Gli studi di settore sono uno strumento utilizzato per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle piccole e medie imprese e professionisti. Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati, sia di carattere fiscale che di tipo “strutturale”, che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge.
Essi consentono, quindi, di determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all’attività che potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, eccetera).


L’applicazione degli studi di settore, che vengono allegati alle dichiarazioni dei redditi, consente di effettuare tre diverse analisi in base a cui verificare la posizione del contribuente in ordine alla sua “normalità statistica”:
- analisi della congruità;
- analisi della normalità economica;
- analisi della coerenza.


Analisi della congruità
Tramite l’analisi della congruità si determinano i livelli minimi e puntuali di ricavi o compensi attribuiti dal software alla specifica attività svolta. Viene attestato, anzitutto, se i ricavi o i compensi dichiarati sono “congrui”, cioè in linea con le stime calcolate per lo specifico contribuente.
In caso di non congruità è previsto al contribuente la possibilità di "adeguarsi", il che consiste nel dover versare più imposte rispetto a quelle effettive, in quanto calcolate sui maggiori ricavi individuati dagli studi di settore. Nel caso ,invece, in cui il contribuente decida di non adeguarsi l'agenzia delle entrate provvederà a notificare un avviso d'accertamento, il quale trova giustificazione proprio dai risultati degli studi di settore.


Analisi della coerenza
Consiste in pratica nella verifica della regolarità dei principali indicatori economici caratterizzanti l’attività svolta dal contribuente (i quali sono predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore approvato). La regolarità di tali indicatori viene valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l’attività con analoghe caratteristiche.
Le anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, pur in presenza di ricavi o compensi congrui. Ovviamente, in quest'ultimo caso detti controlli potranno essere effettuati utilizzando metodi di accertamento diversi da quello basato sugli studi di settore. Con riferimento a tal genere di anomalia l’ufficio dovrà comunque verificare se la mancata coerenza derivi da comportamenti fiscalmente irregolari, ovvero se essa derivi da insufficienze produttive dell’azienda o da inefficiente organizzazione dell’attività.


Analisi della normalità economica
Per l’anno d’imposta 2006, l’art. 1, comma 14, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto che, ai fini dell’applicazione degli studi di settore, si debba tener conto anche di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. In caso di “incoerenza” ad uno o più degli indicatori vengono individuati dei maggiori importi che si sommano
al ricavo minimo stimato tramite l’analisi della congruità.


Sono proprio questi indicatori la causa degli scontri tra le categorie di settore e l'Agenzia delle Entrate. Il decreto legge ne sgonfia la valenza prevedendo che "gli indicatori di normalità economica [...] hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici". Viene inoltre chiarito che i contribuenti che dichiarano ricavi inferiori rispetto a quelli calcolati dai suddetti indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova.

  • Elenchi IVA dei clienti e dei fornitori (art. 15, c. 3-quinquies)

L'adempimento è rappresentato dall'invio dell'elenco dei soggetti verso i quali sono state emesse fatture (cessioni e prestazioni), nonché di quello relativo ai soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva. Pertanto, mentre per le fatture emesse siano rilevati tutti i soggetti riceventi le stesse, per gli acquisti si fa riferimento esclusivamente ai soggetti titolari di partita Iva. Relativamente al primo obbligo, però, allo scopo di renderlo meno oneroso, è previsto che, per il primo anno di applicazione (2006), siano indicati i soli soggetti titolari di partita Iva.


In ciascun elenco, vanno riportati, per ogni soggetto, il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazioni ex articolo 26 del Dpr 633/72. Oltre all'imponibile e all'imposta è, altresì, fatto obbligo di indicare le operazioni non imponibili (ad esempio, le esportazioni) e quelle esenti, cioè quelle espressamente individuate nell'articolo 10 del Dpr 633/72.


Tale adempimento permetterà all'Agenzia delle Entrate di effettuare un controllo incrociato tra i dati indicati nella dichiarazione annuale IVA e quelli indicati appunto negli elenchi.


E' stato concesso un differimento temporale per effettuare il primo invio degli elenchi relativi alle operazioni effettuate nell'anno 2006. Infatti, limitatamente al solo anno 2006, il termine di presentazione degli elenchi è il seguente:
• 15 ottobre 2007 per la generalità dei contribuenti;
• 15 novembre 2007 per i soggetti che nel 2006 hanno realizzato un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione IVA trimestrale.
Per gli anni 2006 e 2007 dovranno essere trasmessi unicamente i dati dei clienti con partita IVA e potrà essere indicata anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore.
Inoltre è stata concessa l'esclusione dall'obbligo della comunicazione, per gli anni 2006 e 2007, per le seguenti fattispecie:
• informazioni relative a fatture di importo inferiore a Euro 154,94 registrate cumulativamente;
• fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
• fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi;
• note di variazione riferite ad anni precedenti.
A partire dall'anno 2008, tutti i soggetti obbligati al nuovo adempimento dovranno comunicare entro il 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento:
• codice fiscale e partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
• anno cui si riferisce la comunicazione;
• codice fiscale ed eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture;
• codice fiscale e partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA;
• per ciascun soggetto cliente o fornitore, importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta relativa;
• importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta relativa, riguardanti annualità precedenti.
Non dovranno invece essere trasmesse le informazioni riferite alle seguenti operazioni:
• operazioni intracomunitarie;
• importazioni;
• esportazioni ad esclusione delle c.d. esportazioni «indirette» ovvero le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali.
È stato altresì precisato che nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, i soggetti obbligati dovranno fare riferimento all'anno risultante dalla data delle fatture o delle note di variazione, indipendentemente quindi dal momento della contabilizzazione dell'operazione.


Il decreto legge introduce un'ulteriore semplificazione per l'anno 2006 prevedendo l'esclusione dall'obbligo per tutti i contribuenti in contabilità semplificata (persone fisiche e società di persone) e per tutti i professionisti.

  • Riscatto ai fini pensionistici del periodo di università (art. 5, c. 8)

Il decreto legge istituisce, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea.

  • Istituzione di un Fondo per il credito ai giovani (art. 15, c. 6)

Il decreto legge prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale per favorire l'accesso al credito dei giovani con età compresa tra 18 e 40 anni.







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