domenica 9 settembre 2007

Cosa (ri)cambia per le Autovetture

Il 18 agosto 2007 è entrata in vigore la versione definitiva della manovra d'estate. È approdata infatti sulla «Gazzetta Ufficiale» la legge 127 del 3 agosto 2007, che ha convertito il decreto 81/07.

Innanzitutto è previsto l'integrale deducibilità dei costi delle autovetture, solo nel caso in cui queste rientrino nell'oggetto della attività, ad esempio: taxi, imprese di noleggio autovetture, scuole guida, ecc.
Per tutti gli altri casi, l'art. 15, c. 7 ritocca nuovamente le percentuali di deducibilità.
Suddividendo per tipologia di contribuenti, le percentuali di deducibilità in vigore dal 2007 sono:
  • Agenti e Rappresentanti (iscritti al relativo Albo tenuto presso C.C.I.A.A.): 80%;
  • Imprese: 40%;
  • Professionisti autonomi o associati (in entrambi i casi limitatamente ad una sola autovettura): 40%;
  • Imprese che concedono autovetture in uso promiscuo ai dipendenti: 90%.

Tali aliquote di deducibilità interessano non solo l'acquisto delle autovetture (con il limite massimo di € 18.075,99, elevato a € 25.822,84 per gli agenti/rappresentanti), ma anche i relativi costi di impiego, ossia: carte carburante, ammortamento, leasing, bollo, assicurazioni, manutenzioni e riparazioni, custodia, noleggio, ecc...

L'art. 15, c. 9 invece va a ritoccare le aliquote vigenti per il 2006, previste dall'art. 71 del D.L. 286/2006.

Ciò significa che i consulenti che hanno predisposto le dichiarazioni dei redditi ed effettuato il conteggio del saldo 2006 (versato il 18/06/2007), per i propri clienti, si sono basati ad una normativa che è stata poi modificata in agosto 2007. Questo effetto retroattivo imporrebbe la riapertura delle dichiarazioni già chiuse e in alcuni casi anche già inviate, ma spesso sono importi talmente bassi che non c'è convenienza. Risulta invece conveniente considerare queste nuove percentuali per la rideterminazione del secondo acconto 2007 da versare entro 30/11/2007.

Le aliquote di deducibilità dei costi delle autovetture per il 2006 sono:

  • Imprese: 20% (quando invece il D.L. 286/2006 prevedeva l'intera indeducibilità);
  • Professionisti autonomi o associati (sempre limitatamente ad una sola autovettura): 30% (quando invece il D.L. 286/2006 prevedeva il 25%).

ACCENNI ALLA DETRAIBILITA' IVA

La sentenza n. 398 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 14/09/2006 ha stabilito la possibilità di detrarre l'Iva delle auto aziendali, per acquisti effettuati dal 01/01/2003 al 13/09/2006.

In sostanza veniva previsto la detraibilità in base all'inerenza, ossia in base alla percentuale secondo cui l'utilizzo dell'autovettura permetteva la produzione di ricavi e compensi.

Successivamente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 27 giugno 2007, L165/33, la Decisione del Consiglio 18 giugno 2007 (2007/441/CE) che autorizza l'Italia ad applicare il limite di detraibilità del 40% sulle spese relative alle auto utilizzate nell'attività di impresa e nell'esercizio di arti e professioni, in deroga all'articolo 26, paragrafo 1 lettera a) e all'articolo 168 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

In pratica, la detraibilità dell'Iva è:

  • dal 14/09/2006 al 26/06/2007: in base al principio dell'inerenza, quindi anche 100%;
  • dal 27/06/2007 in poi: 40%.


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