giovedì 27 dicembre 2007

Finanziaria 2008

Il 28 dicembre 2007 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge Finanziaria 2008.

Ecco alcune delle importanti novità fiscali contenute nella Finanziaria per il 2008:


  • Abbonamenti ai servizi di trasporto (articolo 1, comma 309)
E' prevista per le persone fisiche una detrazione fiscale del 19% (importo massimo € 250) per le spese sostenute entro il 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
  • Affitti, detrazione per inquilini e dei giovani (articolo 1, commi 9 e 10)
Sono previste due nuove tipologie di detrazioni che decorrono dal 2007. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibire ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. La seconda detrazione spetta a giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: per i primi 3 anni spetta una detrazione di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.
  • Affitti, detrazione per studenti fuori sede (articolo 1, comma 208)
E' prevista la detrazione Irpef del 19% dei canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. L'alloggio deve trovarsi in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri da casa e, comunque, in provincia diversa.
  • Bonus prima occupazione (articolo 2, commi 509 e 510)
A chi è in cerca di prima occupazione viene riconosciuto per il 2008 un bonus da spendere per la propria formazione professionale.
  • Canone Rai (articolo 1, comma 132)
E' prevista l'esenzione dal canone Rai per gli ultra 75 anni con reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per 13 mensilità, senza conviventi. In caso di abusi è prevista la sanzione amministrativa aggiuntiva al canone e agli interessi di mora da 500 a 2mila euro per ciascuna annualità evasa.
  • Commercianti (articolo 1, comma 269)
E' prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio di attività commerciali nel caso in cui siano contestate, nell'arco di un quinquennio, quattro (e non più tre) violazioni dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale. Ai fini dell'irrogazione della predetta sanzione accessoria, poi, le violazioni dovranno essere commesse in giorni diversi.
  • Commercianti e videosorveglianza (articolo 1, commi da 228 a 232)
E' prevista la possibilità di ottenere un credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, determinato nell'80% del costo sostenuto, fino a un massimo di 3mila euro per ciascuno dei periodi d'imposta dal 2008 al 2010. Il bonus spetta alle piccole e medie imprese commerciali al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
  • Compensazione di imposte e addizionali (articolo 1, comma 223)
E' disposto il divieto di portare in compensazione le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di 12 euro.
  • Computer ai collaboratori (articolo 2, comma 513)

E' previsto un contributo per l'acquisto di un computer nuovo da erogare ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione in attività di ricerca.

  • Contribuenti minimi e marginali (articolo 1, commi da 96 a 117)

E' previsto un nuovo regime fiscale naturale per i contribuenti minimi. Maggiori dettagli saranno forniti prossimamente.

  • Credito d'imposta per incentivare la formazione di studi associati (articolo 1, commi da 70 a 76)
E' previsto un credito d'imposta per le spese relative al processo di aggregazione dei liberi professionisti che decidono di aggregarsi, in numero non inferiore a 4 e non superiore a 10, per formare uno studio associato. Il credito è commisurato ai nuovi investimenti, anche tramite contratti di locazione, ed è attribuito nella misura massima del 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali materiali e immateriali, e per l'ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili utilizzati per periodi di 3 anni.
  • Dichiarazioni fiscali (articolo 1, commi da 217 a 220)
E' stato posticipato dal 31 marzo al 31 luglio di ogni anno il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono presentare telematicamente all'Agenzia delle entrate il modello 770 riferito all'anno solare precedente. Le persone fisiche, le società di persone e associazioni equiparate devono presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Esonerati dall'obbligo i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730, perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.
  • Fondo mutui per acquisto prima casa (articolo 2, commi da 474 a 480)

E' previsto che il mutuatario possa chiedere, per non più di due volte e per un periodo massimo non superiore a 18 mesi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo dimostrando semplicemente di non essere più in grado di far fronte agli impegni presi. Sarà istituito un fondo di solidarietà che si accolla tutti i costi necessari per la sospensione del pagamento del mutuo. Al termine della sospensione, il pagamento riprende con gli stessi importi e periodicità originariamente previsti dal contratto. La sospensione, però, non può essere richiesta quando è già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

  • Gruppi di acquisto solidale (articolo 2, commi da 266 a 268)

E' istituito e disciplinato il regime fiscale dei «gruppi di acquisto solidale», i quali sono quelle associazioni senza scopo di lucro costituite al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente a favore degli aderenti.

  • Ici, detrazione prima casa (articolo 1, commi 5 e 7)

E' prevista un'ulteriore riduzione Ici per abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro. Dall'agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso.

  • Ici e fonti rinnovabili (articolo 1, comma 6)

E' previsto che la delibera comunale può fissare, a decorrere dal 2009, un'aliquota Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico (per 3 anni per gli impianti termici solari e per 5 per tutte le altre fonti rinnovabili).

  • Imprenditoria femminile (articolo 2, comma 182)

E' previsto che il Fondo per la finanza d'impresa (istituito dalla Finanziaria per il 2007) sosterrà anche la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

  • Irap (articolo 1, commi 226 e 227)

Trasformazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive in un'imposta compiutamente regionale.

  • Ires e Iva (articolo 1, commi da 33 a 52)

Per quanto riguarda la disciplina fiscale del reddito d'impresa è previsto un'allargamento della base imponibile a fronte di un abbassamento delle aliquote Ires e Irap. L'aliquota Ires passa dal 33 al 27,5 per cento, mentre quella Irap passa dal 4,25 al 3,9 per cento.

  • Lavoro autonomo e imprese minori (articolo 1, commi 29 e 30)

E' stata modificata la disciplina relativa ai criteri di imputazione e di deducibilità delle perdite da attività commerciale esercitate tramite imprese minori e di quelle derivanti dall'esercizio di lavoro autonomo, anche se esercitate attraverso società semplici e associazioni. Le disposizioni hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

  • Operazioni straordinarie, fusioni, scissioni e conferimenti di aziende (articolo 1, commi 46 e 47)

Sono previsti interventi sul regime fiscale di operazioni straordinarie, fusioni, scissioni e conferimenti.

  • Redditi fondiari, esenzione Irpef (articolo 1, commi 13 e 14)

E' previsto che nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto reddito fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

  • Successioni sui passaggi di imprese (articolo 1, comma 31)

E' prevista l'estensione della norma prevista dalla finanziaria 2007 che consente l'esenzione dall'imposta di successione per il passaggio di imprese (o quote di impresa). Prima era prevista solo per i parenti in linea retta, ora anche tra coniugi.

  • Tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici (articolo 1, comma 161)

E' stata modificata la disciplina della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, considerandola regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre 3 mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

  • Trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, comma 271)

E' stato rinviato al 1° gennaio 2009 l'obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, che dovranno essere utilizzati dalle imprese esercenti il commercio.

  • E poi novità in tema di:
  1. Bollo telematico (articolo 1, comma 205);
  2. Catasto (articolo 1, commi da 276 a 281);
  3. Immobili in centri storici (articolo 1, commi da 322 a 324);
  4. Incentivi fiscali per il cinema (articolo 1, commi da 325 a 343);
  5. Class action, ossia l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (articolo 2, commi da 444 a 451);
  6. Confidi (articolo 1, commi da 124 a 127);
  7. Costruzioni e certificazione energetica (articolo 1, comma 288);
  8. Crediti Iva infrannuali (articolo 1, commi 215 e 216);
  9. Dividendi in uscita (articolo 1, commi da 67 a 69);
  10. Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (articolo 2, commi da 143 a 157);
  11. Fabbricati rurali (articolo 1, comma 275);
  12. Incentivi fiscali all'agricoltura e alla pesca (articolo 1, commi da 171 a 176);
  13. Principi contabili internazionali (articolo 1, commi da 58 a 62);
  14. Società non operative (articolo 1, commi 128 e 129);
  15. Stipendi dei manager (articolo 3, commi da 43 a 66);
  16. White list (articolo 1, commi da 83 a 90);
  17. Reverse charge e relative sanzioni (articolo 1, commi da 162 a 165, commi da 155 a 157).

Per approfondimenti e sviluppo di casi concreti contattateci senza esitazione.

domenica 9 settembre 2007

Cosa (ri)cambia per le Autovetture

Il 18 agosto 2007 è entrata in vigore la versione definitiva della manovra d'estate. È approdata infatti sulla «Gazzetta Ufficiale» la legge 127 del 3 agosto 2007, che ha convertito il decreto 81/07.

Innanzitutto è previsto l'integrale deducibilità dei costi delle autovetture, solo nel caso in cui queste rientrino nell'oggetto della attività, ad esempio: taxi, imprese di noleggio autovetture, scuole guida, ecc.
Per tutti gli altri casi, l'art. 15, c. 7 ritocca nuovamente le percentuali di deducibilità.
Suddividendo per tipologia di contribuenti, le percentuali di deducibilità in vigore dal 2007 sono:
  • Agenti e Rappresentanti (iscritti al relativo Albo tenuto presso C.C.I.A.A.): 80%;
  • Imprese: 40%;
  • Professionisti autonomi o associati (in entrambi i casi limitatamente ad una sola autovettura): 40%;
  • Imprese che concedono autovetture in uso promiscuo ai dipendenti: 90%.

Tali aliquote di deducibilità interessano non solo l'acquisto delle autovetture (con il limite massimo di € 18.075,99, elevato a € 25.822,84 per gli agenti/rappresentanti), ma anche i relativi costi di impiego, ossia: carte carburante, ammortamento, leasing, bollo, assicurazioni, manutenzioni e riparazioni, custodia, noleggio, ecc...

L'art. 15, c. 9 invece va a ritoccare le aliquote vigenti per il 2006, previste dall'art. 71 del D.L. 286/2006.

Ciò significa che i consulenti che hanno predisposto le dichiarazioni dei redditi ed effettuato il conteggio del saldo 2006 (versato il 18/06/2007), per i propri clienti, si sono basati ad una normativa che è stata poi modificata in agosto 2007. Questo effetto retroattivo imporrebbe la riapertura delle dichiarazioni già chiuse e in alcuni casi anche già inviate, ma spesso sono importi talmente bassi che non c'è convenienza. Risulta invece conveniente considerare queste nuove percentuali per la rideterminazione del secondo acconto 2007 da versare entro 30/11/2007.

Le aliquote di deducibilità dei costi delle autovetture per il 2006 sono:

  • Imprese: 20% (quando invece il D.L. 286/2006 prevedeva l'intera indeducibilità);
  • Professionisti autonomi o associati (sempre limitatamente ad una sola autovettura): 30% (quando invece il D.L. 286/2006 prevedeva il 25%).

ACCENNI ALLA DETRAIBILITA' IVA

La sentenza n. 398 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 14/09/2006 ha stabilito la possibilità di detrarre l'Iva delle auto aziendali, per acquisti effettuati dal 01/01/2003 al 13/09/2006.

In sostanza veniva previsto la detraibilità in base all'inerenza, ossia in base alla percentuale secondo cui l'utilizzo dell'autovettura permetteva la produzione di ricavi e compensi.

Successivamente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 27 giugno 2007, L165/33, la Decisione del Consiglio 18 giugno 2007 (2007/441/CE) che autorizza l'Italia ad applicare il limite di detraibilità del 40% sulle spese relative alle auto utilizzate nell'attività di impresa e nell'esercizio di arti e professioni, in deroga all'articolo 26, paragrafo 1 lettera a) e all'articolo 168 della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

In pratica, la detraibilità dell'Iva è:

  • dal 14/09/2006 al 26/06/2007: in base al principio dell'inerenza, quindi anche 100%;
  • dal 27/06/2007 in poi: 40%.


lunedì 20 agosto 2007

Manovra d'Estate (2007)

Il 18 agosto 2007 è entrata in vigore la versione definitiva della manovra d'estate. È approdata infatti sulla «Gazzetta Ufficiale» la legge 127 del 3 agosto 2007, che ha convertito il decreto 81/07.


Testo integrale del decreto legge: http://www.parlamento.it/leggi/decreti/07081d.htm


Tale manovra tocca argomenti di notevole interesse tra cui:


  • Studi di settore ( art. 15, c. 3-quater);
  • Elenchi IVA dei clienti e dei fornitori (art. 15, c. 3-quinquies);
  • Riscatto ai fini pensionistici del periodo di università (art. 5, c. 8);
  • Istituzione di un Fondo per il credito ai giovani (art. 15, c. 6);

  • Nuova deducibilità dei costi delle auto aziendali (art. 15, c. 7-8-9-10).

Approfondiamo i primi quattro punti sopra esposti, lasciando ad un secondo momento l'approfondimento relativo alla deducibilità dei costi delle auto aziendali.



  • Studi di settore (art. 15, c. 3-quater)

Gli studi di settore sono uno strumento utilizzato per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle piccole e medie imprese e professionisti. Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati, sia di carattere fiscale che di tipo “strutturale”, che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge.
Essi consentono, quindi, di determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all’attività che potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, eccetera).


L’applicazione degli studi di settore, che vengono allegati alle dichiarazioni dei redditi, consente di effettuare tre diverse analisi in base a cui verificare la posizione del contribuente in ordine alla sua “normalità statistica”:
- analisi della congruità;
- analisi della normalità economica;
- analisi della coerenza.


Analisi della congruità
Tramite l’analisi della congruità si determinano i livelli minimi e puntuali di ricavi o compensi attribuiti dal software alla specifica attività svolta. Viene attestato, anzitutto, se i ricavi o i compensi dichiarati sono “congrui”, cioè in linea con le stime calcolate per lo specifico contribuente.
In caso di non congruità è previsto al contribuente la possibilità di "adeguarsi", il che consiste nel dover versare più imposte rispetto a quelle effettive, in quanto calcolate sui maggiori ricavi individuati dagli studi di settore. Nel caso ,invece, in cui il contribuente decida di non adeguarsi l'agenzia delle entrate provvederà a notificare un avviso d'accertamento, il quale trova giustificazione proprio dai risultati degli studi di settore.


Analisi della coerenza
Consiste in pratica nella verifica della regolarità dei principali indicatori economici caratterizzanti l’attività svolta dal contribuente (i quali sono predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore approvato). La regolarità di tali indicatori viene valutata rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l’attività con analoghe caratteristiche.
Le anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, pur in presenza di ricavi o compensi congrui. Ovviamente, in quest'ultimo caso detti controlli potranno essere effettuati utilizzando metodi di accertamento diversi da quello basato sugli studi di settore. Con riferimento a tal genere di anomalia l’ufficio dovrà comunque verificare se la mancata coerenza derivi da comportamenti fiscalmente irregolari, ovvero se essa derivi da insufficienze produttive dell’azienda o da inefficiente organizzazione dell’attività.


Analisi della normalità economica
Per l’anno d’imposta 2006, l’art. 1, comma 14, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto che, ai fini dell’applicazione degli studi di settore, si debba tener conto anche di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. In caso di “incoerenza” ad uno o più degli indicatori vengono individuati dei maggiori importi che si sommano
al ricavo minimo stimato tramite l’analisi della congruità.


Sono proprio questi indicatori la causa degli scontri tra le categorie di settore e l'Agenzia delle Entrate. Il decreto legge ne sgonfia la valenza prevedendo che "gli indicatori di normalità economica [...] hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici". Viene inoltre chiarito che i contribuenti che dichiarano ricavi inferiori rispetto a quelli calcolati dai suddetti indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova.

  • Elenchi IVA dei clienti e dei fornitori (art. 15, c. 3-quinquies)

L'adempimento è rappresentato dall'invio dell'elenco dei soggetti verso i quali sono state emesse fatture (cessioni e prestazioni), nonché di quello relativo ai soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva. Pertanto, mentre per le fatture emesse siano rilevati tutti i soggetti riceventi le stesse, per gli acquisti si fa riferimento esclusivamente ai soggetti titolari di partita Iva. Relativamente al primo obbligo, però, allo scopo di renderlo meno oneroso, è previsto che, per il primo anno di applicazione (2006), siano indicati i soli soggetti titolari di partita Iva.


In ciascun elenco, vanno riportati, per ogni soggetto, il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazioni ex articolo 26 del Dpr 633/72. Oltre all'imponibile e all'imposta è, altresì, fatto obbligo di indicare le operazioni non imponibili (ad esempio, le esportazioni) e quelle esenti, cioè quelle espressamente individuate nell'articolo 10 del Dpr 633/72.


Tale adempimento permetterà all'Agenzia delle Entrate di effettuare un controllo incrociato tra i dati indicati nella dichiarazione annuale IVA e quelli indicati appunto negli elenchi.


E' stato concesso un differimento temporale per effettuare il primo invio degli elenchi relativi alle operazioni effettuate nell'anno 2006. Infatti, limitatamente al solo anno 2006, il termine di presentazione degli elenchi è il seguente:
• 15 ottobre 2007 per la generalità dei contribuenti;
• 15 novembre 2007 per i soggetti che nel 2006 hanno realizzato un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione IVA trimestrale.
Per gli anni 2006 e 2007 dovranno essere trasmessi unicamente i dati dei clienti con partita IVA e potrà essere indicata anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore.
Inoltre è stata concessa l'esclusione dall'obbligo della comunicazione, per gli anni 2006 e 2007, per le seguenti fattispecie:
• informazioni relative a fatture di importo inferiore a Euro 154,94 registrate cumulativamente;
• fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
• fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi;
• note di variazione riferite ad anni precedenti.
A partire dall'anno 2008, tutti i soggetti obbligati al nuovo adempimento dovranno comunicare entro il 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento:
• codice fiscale e partita IVA del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi;
• anno cui si riferisce la comunicazione;
• codice fiscale ed eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture;
• codice fiscale e partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA;
• per ciascun soggetto cliente o fornitore, importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta relativa;
• importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta relativa, riguardanti annualità precedenti.
Non dovranno invece essere trasmesse le informazioni riferite alle seguenti operazioni:
• operazioni intracomunitarie;
• importazioni;
• esportazioni ad esclusione delle c.d. esportazioni «indirette» ovvero le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali.
È stato altresì precisato che nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, i soggetti obbligati dovranno fare riferimento all'anno risultante dalla data delle fatture o delle note di variazione, indipendentemente quindi dal momento della contabilizzazione dell'operazione.


Il decreto legge introduce un'ulteriore semplificazione per l'anno 2006 prevedendo l'esclusione dall'obbligo per tutti i contribuenti in contabilità semplificata (persone fisiche e società di persone) e per tutti i professionisti.

  • Riscatto ai fini pensionistici del periodo di università (art. 5, c. 8)

Il decreto legge istituisce, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea.

  • Istituzione di un Fondo per il credito ai giovani (art. 15, c. 6)

Il decreto legge prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale per favorire l'accesso al credito dei giovani con età compresa tra 18 e 40 anni.







    mercoledì 25 luglio 2007

    Messaggio di Benvenuto

    Sono felice di accogliervi nel mio blog, nella speranza che sia uno strumento utile, se non per tutti, almeno per molti di voi.