lunedì 28 luglio 2008

I VANTAGGI (NON SOLO FISCALI) DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con la previdenza complementare, attraverso l’adesione ad un fondo pensione o la sottoscrizione di una polizza pensionistica, si ha la possibilità di assicurarsi l’integrazione della pensione ordinaria al raggiungimento dell'età pensionabile. Il fine è quello di garantire la conservazione di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento, ricevendo una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria (INPS).
Deve essere presa seriamente in considerazione soprattutto dai giovani, i quali sono i più penalizzati dalle riforme pensionistiche degli ultimi anni.

  • LE TIPOLOGIE


Innanzitutto è importante precisare che i fondi pensione sono autorizzati e sottoposti alla vigilanza di un’Autorità pubblica, ossia la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
In base alle modalità istitutive, le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive e individuali. Nelle prime l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo. Nelle forme individuali, invece, l’adesione avviene su base individuale, a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa.
La legge prevede due tipologie di fondi pensione:
1. Fondi pensione chiusi (o negoziali)
Nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari, cioè i lavoratori ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio. Sono quindi destinati a: lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, lavoratori autonomi e professionisti.
2. Fondi pensione aperti
Sono quelli istituiti direttamente da:
 banche;
 società di intermediazione mobiliare (SIM);
 compagnie di assicurazione;
 società di gestione del risparmio.
Sono destinati a: lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati; lavoratori autonomi e professionisti; persone che non hanno reddito da lavoro.


  • I DESTINATARI


Possono aderire alle forme pensionistiche complementari:
 i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico;
 i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dalla "Legge Biagi", vale a dire, contratto di lavoro in somministrazione, intermittente, ripartito, a tempo parziale, apprendistato, inserimento, a progetto, occasionale;
 i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d’impresa) e i liberi professionisti;
 i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
 le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, nonché coloro che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti, in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Inoltre, possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate, come, ad esempio, chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri.
Affinché le persone fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.


  • LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI


I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
L’agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.
ESEMPIO: se un lavoratore versa alla previdenza complementare contributi pari a 1.000,00 euro ed è tassato con l'aliquota del 23%, il costo effettivamente sostenuto dal lavoratore è pari a 770,00 euro, mentre 230,00 euro ritornano sotto forma di risparmio fiscale.
Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali. Occorre considerare, pertanto:
 le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile;
 i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico.
ATTENZIONE
La parte dei contributi versati (anche per le persone a carico) al fondo di previdenza complementare per i quali il contribuente non ha potuto fruire della deduzione, non sono tassati al momento della liquidazione della prestazione.
Il contribuente ha però l’obbligo di comunicare alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto (o che non sarà dedotto) nella dichiarazione dei redditi.
Detta comunicazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.

  • L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE


Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che a tale data non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. L'agevolazione consiste nel fatto che l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione, e per un massimo di 20 anni) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.


  • CONTRIBUTI VERSATI PER I FAMILIARI A CARICO


L’agevolazione fiscale spetta anche quando si versano contributi nell’interesse dei familiari a carico.
In tal caso, però, la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro.
Si ricorda che un familiare è considerato fiscalmente a carico quando possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti.


  • LE AGEVOLAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO


Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR, in favore del datore di lavoro sono previste delle misure compensative che si traducono nella deducibilità, dal reddito d’impresa, di un importo pari al 4 per cento dell’ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari. Per le imprese con meno di 50 addetti la percentuale è elevata al 6 per cento.


  • LE IMPOSTE SUI RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE


I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 11% nel caso di:
 fondi pensione in regime di contribuzione definita, ossia quelli gestiti in base alla capitalizzazione;
 fondi pensione in regime di prestazioni definite, ossia quei fondi che non gestiscono direttamente i contributi versati dai lavoratori, ma stipulano delle convenzioni con imprese di assicurazione che garantiscono l'erogazione delle prestazioni pensionistiche;
 "vecchi" fondi pensione istituiti anteriormente al novembre 1992.
L'imposta sostitutiva è del 0,5% (in alcuni casi sale al 1,5%) nel caso di fondi pensione che detengono immobili.


  • REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI


Le prestazioni erogate dal fondo di previdenza possono essere corrisposte:
 in forma di capitale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato;
 in forma di rendita (periodica).
Ai fini del prelievo fiscale, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche (sia in forma di capitale che di rendita) sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione.


  • QUANDO SI PUO' CHIEDERE UN'ANTICIPAZIONE


Può essere chiesta un'anticipazione della posizione individuale maturata:
1) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata al momento della richiesta, nel caso di spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In questo caso l'anticipazione è tassata mediante ritenuta a titolo d'imposta Irpef del 15%;
2) decorsi otto anni dall'iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per:
- l'acquisto della prima casa, per l'iscritto o per i figli, documentato da atto notarile;
- per realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa, appositamente documentati.
In tal caso l'anticipazione è tassata mediante ritenuta d'imposta Irpef del 23%;
3) decorsi otto anni dall'iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze degli aderenti. In tal caso l'anticipazione è tassata mediante ritenuta d'imposta Irpef del 23%.


Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

martedì 8 luglio 2008

Manovra d'Estate (2008)

La manovra economica d'estate è arrivata con il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, attualmente ancora in corso di conversione, prevedendo molte modifiche alle disposizioni vigenti.

Testo integrale del decreto legge:




Ecco, in pillole, alcuni punti di notevole interesse:
  • Robin Tax (articolo 81, commi da 16 a 18)
La cosiddetta Robin Tax prevede un’addizionale Ires di 5,5 punti percentuali, dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge di manovra, sull’importo del reddito complessivo netto dei soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e che operano nei settori: di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; di produzione e distribuzione di energia elettrica.
  • Agevolazioni fiscali (articolo 63)
E' previsto uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, dell’importo di 500.000,00 €, su apposito fondo per poter attuare le proroghe di agevolazioni fiscali attualmente vigenti, da adottare con successivi provvedimenti normativi.
  • Carta d’identità (articolo 31)
E' previsto il prolungamento del periodo di validità della carta d'identità da 5 a 10 anni. Il prolungamento vale per tutti i documenti validi al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Sarà a carico dei Comuni l’obbligo di informare il cittadino della scadenza della carta d’identità.
  • Cooperative a mutualità prevalente (articolo 82, commi 25 e 26)
E' previsto che le cooperative a mutualità prevalente che hanno presentato in bilancio debiti nei confronti dei soci superiori ai 50 milioni di euro e maggiori dell’importo del patrimonio netto contabile comprensivo dell’utile, destinano il 5% dell’utile netto annuale al finanziamento del fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.
  • Cooperative e ritenuta sugli interessi ai soci (articolo 82, comma 27)
E' previsto l'aumento della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche passando dal 12,5 al 20 per cento.
  • Cooperative di consumo e consorzi (articolo 82, commi 28 e 29)
Viene elevata dal 30 al 55% la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che concorrono alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e loro consorzi.
  • Contenzioso tributario (articolo 55)
Per i processi tributari pendenti per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli uffici devono depositare presso la competente segreteria apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio, pena l'estinzione di diritto del medesimo processo. In tal caso le spese giudiziarie restano a carico della parte che le ha sopportate. Obiettivo della norma l'accelerazione dei processi tributari.
  • Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche (articolo 83, commi 16 e 17)
Per contrastare lo spostamento fittizio all’estero della residenza delle persone fisiche ai fini di evasione fiscale viene introdotta una specifica vigilanza da parte dell’Agenzia delle entrate, con il supporto dei Comuni.
  • Controlli finalizzati all’accertamento sintetico (articolo 83, commi da 8 a 15)
E' previsto un piano straordinario per il triennio 2009-2011 nell'attività di accertamento finalizzato alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, sulla base di elementi desunti dall’anagrafe tributaria o acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori. Al piano di controllo contribuisce la Guardia di finanza con la collaborazione dei Comuni, i quali segnaleranno situazioni rilevanti.


  • Imposta di registro contratti di locazione immobiliare (articolo 82, commi 14 e 15)
Per le locazioni immobiliari l'Imposta di Registro proporzionale è pari all’1% se riguardano immobili strumentali, al 2% se immobili abitativi.
  • Rateazioni di importi iscritti a ruolo (articolo 83, comma 23)
E' stato eliminato l’obbligo di prestare garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione delle somme iscritte a ruolo maggiori di 50.000,00 €.
  • Stock option (articolo 82, commi 23 e 24)
Sono state abolite le agevolazioni in materia di stock option. Quindi le plusvalenze da stock option rientrano tra i redditi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. La disposizione si applica alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto.
  • Strumenti di pagamento (articolo 32)
E' previsto l'innalzamento da 5.000,00 € a 12.500,00 € del limite per i trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore. Gli assegni bancari e circolari dovranno indicare la clausola di non trasferibilità se superiori a 12.500 €. Il saldo dei libretti bancari o postali al portatori non potranno essere superiore a 12.500 €.
  • Abolizione della tracciabilità per i compensi dei professionisti (articolo 32)
Eliminata la norma che prevedeva che i compensi in denaro dei professionisti fossero riscossi, oltre un tetto, esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale purché tracciabile.
  • Studi di settore ed abolizione degli elenchi clienti fornitori (articolo 33)
A partire dal 2009 gli studi di settore dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. L’obbligo dell’invio online degli elenchi Iva clienti e fornitori è stato abolito. Ai contribuenti che abbiano omesso la presentazione di tali elenchi non verrà irrogata alcuna sanzione. L’unica questione che rimane in sospeso riguarda il destino dei dati recepiti dall’amministrazione finanziaria per fini accertativi.