Deve essere presa seriamente in considerazione soprattutto dai giovani, i quali sono i più penalizzati dalle riforme pensionistiche degli ultimi anni.
- LE TIPOLOGIE
Innanzitutto è importante precisare che i fondi pensione sono autorizzati e sottoposti alla vigilanza di un’Autorità pubblica, ossia la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
In base alle modalità istitutive, le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive e individuali. Nelle prime l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo. Nelle forme individuali, invece, l’adesione avviene su base individuale, a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa.
La legge prevede due tipologie di fondi pensione:
1. Fondi pensione chiusi (o negoziali)
Nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari, cioè i lavoratori ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio. Sono quindi destinati a: lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, lavoratori autonomi e professionisti.
2. Fondi pensione aperti
Sono quelli istituiti direttamente da:
banche;
società di intermediazione mobiliare (SIM);
compagnie di assicurazione;
società di gestione del risparmio.
Sono destinati a: lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati; lavoratori autonomi e professionisti; persone che non hanno reddito da lavoro.
- I DESTINATARI
Possono aderire alle forme pensionistiche complementari:
i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico;
i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dalla "Legge Biagi", vale a dire, contratto di lavoro in somministrazione, intermittente, ripartito, a tempo parziale, apprendistato, inserimento, a progetto, occasionale;
i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d’impresa) e i liberi professionisti;
i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, nonché coloro che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti, in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Inoltre, possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate, come, ad esempio, chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri.
Affinché le persone fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.
- LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
L’agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.
ESEMPIO: se un lavoratore versa alla previdenza complementare contributi pari a 1.000,00 euro ed è tassato con l'aliquota del 23%, il costo effettivamente sostenuto dal lavoratore è pari a 770,00 euro, mentre 230,00 euro ritornano sotto forma di risparmio fiscale.
Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali. Occorre considerare, pertanto:
le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile;
i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico.
ATTENZIONE
La parte dei contributi versati (anche per le persone a carico) al fondo di previdenza complementare per i quali il contribuente non ha potuto fruire della deduzione, non sono tassati al momento della liquidazione della prestazione.
Il contribuente ha però l’obbligo di comunicare alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto (o che non sarà dedotto) nella dichiarazione dei redditi.
Detta comunicazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.
- L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE
Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che a tale data non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. L'agevolazione consiste nel fatto che l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione, e per un massimo di 20 anni) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.
- CONTRIBUTI VERSATI PER I FAMILIARI A CARICO
L’agevolazione fiscale spetta anche quando si versano contributi nell’interesse dei familiari a carico.
In tal caso, però, la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro.
Si ricorda che un familiare è considerato fiscalmente a carico quando possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti.
- LE AGEVOLAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR, in favore del datore di lavoro sono previste delle misure compensative che si traducono nella deducibilità, dal reddito d’impresa, di un importo pari al 4 per cento dell’ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari. Per le imprese con meno di 50 addetti la percentuale è elevata al 6 per cento.
- LE IMPOSTE SUI RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 11% nel caso di:
fondi pensione in regime di contribuzione definita, ossia quelli gestiti in base alla capitalizzazione;
fondi pensione in regime di prestazioni definite, ossia quei fondi che non gestiscono direttamente i contributi versati dai lavoratori, ma stipulano delle convenzioni con imprese di assicurazione che garantiscono l'erogazione delle prestazioni pensionistiche;
"vecchi" fondi pensione istituiti anteriormente al novembre 1992.
L'imposta sostitutiva è del 0,5% (in alcuni casi sale al 1,5%) nel caso di fondi pensione che detengono immobili.
- REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni erogate dal fondo di previdenza possono essere corrisposte:
in forma di capitale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato;
in forma di rendita (periodica).
Ai fini del prelievo fiscale, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche (sia in forma di capitale che di rendita) sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione.
- QUANDO SI PUO' CHIEDERE UN'ANTICIPAZIONE
Può essere chiesta un'anticipazione della posizione individuale maturata:
1) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata al momento della richiesta, nel caso di spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In questo caso l'anticipazione è tassata mediante ritenuta a titolo d'imposta Irpef del 15%;
2) decorsi otto anni dall'iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per:
- l'acquisto della prima casa, per l'iscritto o per i figli, documentato da atto notarile;
- per realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa, appositamente documentati.
In tal caso l'anticipazione è tassata mediante ritenuta d'imposta Irpef del 23%;
3) decorsi otto anni dall'iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze degli aderenti. In tal caso l'anticipazione è tassata mediante ritenuta d'imposta Irpef del 23%.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
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