sabato 27 dicembre 2008

DECRETO ANTICRISI E NON SOLO

Il 29 novembre 2008 è entrato in vigore il decreto legge n. 185, il cosiddetto "decreto anticrisi", contente parecchi interventi a sostegno delle imprese e famiglie.

    • Bonus straordinario (articolo 1)
    E' previsto solo per il 2009 un bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati non autosufficienti. Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, agli eventuali componenti portatori di handicap e al reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008, per i seguenti importi:
    - euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
    - euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
    - euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
    - euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
    -euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
    - euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000,00;
    - euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.
    Esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro.
    La richiesta dell’erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d'imposta:
    - entro il 31 gennaio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
    - entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
    Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d’imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare all’Agenzia delle Entrate. Se il beneficio si riferisce al periodo d’imposta 2008, anziché 2007, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate.
    • Deduzione dall'Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e agli interesse (articolo 6)

    Viene derogato il principio di indeducibilità dell'Irap e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell'Irap, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati o delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni. Per periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata presentata entro il termine istanza per il rimborso i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino a un massimo del 10% dell'Irap dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica.

    • Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero (articolo 17, comma 1)

    Sono previsti degli incentivi per far rientrare in Italia i "cervelli". I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'Irap. Il beneficio di cui si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

    • Mutui prima casa (articolo 2)

    E' previsto che per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4%. Per i nuovi mutui, invece, a partire dal 1° gennaio 2009 le banche dovranno assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.

    • Pagamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione (articolo 7)

    E' prevista la possibilità di pagare l'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. Tale modalità è sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, ed è subordinata al via libera di Bruxelles. Dopo l'autorizzazione un decreto del ministro dell'Economia stabilirà il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione e le modalità di attuazione. L'imposta diverrà comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione e il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. La fattura dovrà indicare con annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma.

    • Posta elettronica certificata (articolo 16)

    E' prevista l'obbligatorietà per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Le imprese già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto dovranno comunicare entro tre anni l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Adempimento analogo anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato che dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno.

    • Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16)


    Il presente comma prevede una serie di disposizioni che mirano alla riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese. A tal fine vengono abrogati: l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate; l'obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10mila euro; l'obbligo per i contribuenti esercenti commercio al minuto ed altre attività assimilate tramite distributori automatici, di memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni compiute al fine di trasmettere, in via telematica, i dati così memorizzati all'Agenzia delle entrate. E' prevista anche la riduzione delle sanzioni applicate in caso di ravvedimento operoso per i versamenti tardivi o omessi. Nello specifico la riduzione della sanzione del 30% ad 1/8 del minimo (3,75%) passa a 1/12 del minimo (2,5%), e quella a 1/5 del minimo (6%) passa a 1/10 del minimo (3%).

    • Riduzione dell'acconto Ires e Irap (articolo 10)

    E' prevista la riduzione dell'acconto Ires e Irap di 3 punti percentuali. Per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto avevano già provveduto per intero al pagamento dell'acconto spetta un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione di 3 punti, da utilizzare in compensazione (Codici tributo per la compensazione).

    • SOCIAL CARD

    La Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha disposto un intervento per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas a favore di determinate tipologie di cittadini.
    L’intervento si concretizza con il rilascio di una carta di pagamento elettronico denominata "social card" distribuita dagli uffici postali a fronte della presentazione di apposito modello autocertificato di richiesta. Con la Carta che vale 40 euro al mese, si potranno anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata e si potranno ottenere altri benefici e agevolazioni che sono in corso di studio.
    La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni e ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.
    Nel caso di anziani i requisiti sono:
    1) essere di età non inferiore a 65 anni;
    2) essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'Anagrafe;
    3) essere un soggetto la cui imposta netta ai fini Irpef risulta pari a zero nell'anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti, oppure nel secondo anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti;
    4) avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.000 euro all'anno o di importo inferiore a 8.000 euro all'anno, se di età pari o superiore a 70 anni;
    5) avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 euro;
    6) non essere, da solo o insieme al coniuge, intestatario/i di: più di una utenza elettrica domestica e/o non domestiche; più di una utenza del gas; più di un autoveicolo;
    7) non essere, da solo o insieme al coniuge, proprietario/i: con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo e/o proprietario/i; con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
    8) non essere, da solo o insieme al coniuge, titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro;
    9) non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.
    Nel caso di minori i requisiti sono:
    1) età inferiore a 3 anni;
    2) cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'Anagrafe;
    3) avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 euro;
    4) non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all'altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario, intestatario/i di: più di una utenza elettrica domestica e/o non domestica; più utenze del gas;
    5) non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all'altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario, proprietario/i di: più di due autoveicoli; con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo, proprietario/i; con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
    6) non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all'altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario, titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro.

    • CARTA IDENTITA'

    La legge n. 133 del 6 agosto 2008 prevede che dal 26 giugno 2008 la validità della carta identità è di dieci anni e non più cinque.
    A tal riguardo la circolare del Ministero dell'Interno n. 0011437 del 27 ottobre 208 ha precisato che per le carte di identità valide alla data 25 giugno 2008 si può richiedere al Comune di residenza l'apposizione sulla stessa di una dicitura che ne proroga la validità a dieci anni, mentre quelle rinnovate dopo tale data hanno già validità di dieci anni.

    • Restiamo a disposizione per consulenze, dichiarazioni ISEE e presentazione dei modelli di richiesta del bonus straordinario.

    martedì 26 agosto 2008

    DETRAIBILITA' IVA SU ALBERGHI E RISTORANTI

    Con la Legge 6 Agosto 2008, n. 133 è stato convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, di cui si è parlato ampiamente nel precedente post del 8 luglio 2008 (vedi "Archivio BLOG").

    In generale è stato confermato quanto detto precedentemente, riportando però un'importante novità:
    • Iva interamente detraibile su alberghi e ristoranti dal 1° settembre 2008.

    La manovra prevede l'integrale deducibilità dell'Iva su alberghi e ristoranti, in cambio di una parziale deducibilità (75%) del costo dalle imposte sui redditi per imprenditori e professionisti.
    E' stato infatti riformulato l'articolo 19-bis, comma 1, lettera e) del DPR 633/72, consentendo la piena detraibilità per le somministrazioni di alimenti e bevande.
    Prima dell'intervento legislativo, l'Iva su prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande era detraibile solo se queste venivano fruite in occasione di convegni o a congressi.
    Dal 1° settembre l'imposta addebitata sarà totalmente detraibile, se inerente all'attività di impresa o lavoro autonomo.
    Condizione assoluta per la detraibilità dell'Iva è, oltre all'inerenza del costo, anche l'esibizione della fattura.

    Quindi da 1° settembre 2008 ogni qualvolta si sostiene dei costi per alberghi, ristoranti e somministrazioni di alimenti e bevande dovrà essere richiesta all'esercente la fattura, in quanto non basterà più lo scontrino o la ricevuta fiscale.

    Per i professionisti l'indeducibilità è introdotta attraverso una riformulazione dell'articolo 54 del Tuir, che nella nuova versione, pur mantenendo il limite globale del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta quale tetto al riconoscimento dei costi, ne riduce a monte la deducibilità al 75% dell'ammontare.

    Per quanto riguarda, invece, il reddito d’impresa, la modifica dell'articolo 109 del Tuir inserisce la limitazione al 75% della deduzione, misura che tuttavia non ha coinvolto tutte le categorie di costo: restano fuori vitto e alloggio di dipendenti e titolari di collaborazioni.

    Le modifiche IRPEF/IRES hanno decorrenza dal 1° gennaio 2009.
    Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

    lunedì 28 luglio 2008

    I VANTAGGI (NON SOLO FISCALI) DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

    Con la previdenza complementare, attraverso l’adesione ad un fondo pensione o la sottoscrizione di una polizza pensionistica, si ha la possibilità di assicurarsi l’integrazione della pensione ordinaria al raggiungimento dell'età pensionabile. Il fine è quello di garantire la conservazione di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento, ricevendo una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria (INPS).
    Deve essere presa seriamente in considerazione soprattutto dai giovani, i quali sono i più penalizzati dalle riforme pensionistiche degli ultimi anni.

    • LE TIPOLOGIE


    Innanzitutto è importante precisare che i fondi pensione sono autorizzati e sottoposti alla vigilanza di un’Autorità pubblica, ossia la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
    In base alle modalità istitutive, le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive e individuali. Nelle prime l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo. Nelle forme individuali, invece, l’adesione avviene su base individuale, a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa.
    La legge prevede due tipologie di fondi pensione:
    1. Fondi pensione chiusi (o negoziali)
    Nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari, cioè i lavoratori ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio. Sono quindi destinati a: lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, lavoratori autonomi e professionisti.
    2. Fondi pensione aperti
    Sono quelli istituiti direttamente da:
     banche;
     società di intermediazione mobiliare (SIM);
     compagnie di assicurazione;
     società di gestione del risparmio.
    Sono destinati a: lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati; lavoratori autonomi e professionisti; persone che non hanno reddito da lavoro.


    • I DESTINATARI


    Possono aderire alle forme pensionistiche complementari:
     i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico;
     i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dalla "Legge Biagi", vale a dire, contratto di lavoro in somministrazione, intermittente, ripartito, a tempo parziale, apprendistato, inserimento, a progetto, occasionale;
     i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d’impresa) e i liberi professionisti;
     i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro;
     le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, nonché coloro che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti, in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
    Inoltre, possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate, come, ad esempio, chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri.
    Affinché le persone fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione.


    • LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI


    I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
    La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
    L’agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.
    ESEMPIO: se un lavoratore versa alla previdenza complementare contributi pari a 1.000,00 euro ed è tassato con l'aliquota del 23%, il costo effettivamente sostenuto dal lavoratore è pari a 770,00 euro, mentre 230,00 euro ritornano sotto forma di risparmio fiscale.
    Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali. Occorre considerare, pertanto:
     le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile;
     i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico.
    ATTENZIONE
    La parte dei contributi versati (anche per le persone a carico) al fondo di previdenza complementare per i quali il contribuente non ha potuto fruire della deduzione, non sono tassati al momento della liquidazione della prestazione.
    Il contribuente ha però l’obbligo di comunicare alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto (o che non sarà dedotto) nella dichiarazione dei redditi.
    Detta comunicazione va fatta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.

    • L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE


    Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che a tale data non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. L'agevolazione consiste nel fatto che l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione, e per un massimo di 20 anni) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.


    • CONTRIBUTI VERSATI PER I FAMILIARI A CARICO


    L’agevolazione fiscale spetta anche quando si versano contributi nell’interesse dei familiari a carico.
    In tal caso, però, la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro.
    Si ricorda che un familiare è considerato fiscalmente a carico quando possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili sostenuti.


    • LE AGEVOLAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO


    Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR, in favore del datore di lavoro sono previste delle misure compensative che si traducono nella deducibilità, dal reddito d’impresa, di un importo pari al 4 per cento dell’ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari. Per le imprese con meno di 50 addetti la percentuale è elevata al 6 per cento.


    • LE IMPOSTE SUI RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE


    I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
    L'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 11% nel caso di:
     fondi pensione in regime di contribuzione definita, ossia quelli gestiti in base alla capitalizzazione;
     fondi pensione in regime di prestazioni definite, ossia quei fondi che non gestiscono direttamente i contributi versati dai lavoratori, ma stipulano delle convenzioni con imprese di assicurazione che garantiscono l'erogazione delle prestazioni pensionistiche;
     "vecchi" fondi pensione istituiti anteriormente al novembre 1992.
    L'imposta sostitutiva è del 0,5% (in alcuni casi sale al 1,5%) nel caso di fondi pensione che detengono immobili.


    • REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI


    Le prestazioni erogate dal fondo di previdenza possono essere corrisposte:
     in forma di capitale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato;
     in forma di rendita (periodica).
    Ai fini del prelievo fiscale, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche (sia in forma di capitale che di rendita) sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione.


    • QUANDO SI PUO' CHIEDERE UN'ANTICIPAZIONE


    Può essere chiesta un'anticipazione della posizione individuale maturata:
    1) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata al momento della richiesta, nel caso di spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In questo caso l'anticipazione è tassata mediante ritenuta a titolo d'imposta Irpef del 15%;
    2) decorsi otto anni dall'iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per:
    - l'acquisto della prima casa, per l'iscritto o per i figli, documentato da atto notarile;
    - per realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa, appositamente documentati.
    In tal caso l'anticipazione è tassata mediante ritenuta d'imposta Irpef del 23%;
    3) decorsi otto anni dall'iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze degli aderenti. In tal caso l'anticipazione è tassata mediante ritenuta d'imposta Irpef del 23%.


    Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

    martedì 8 luglio 2008

    Manovra d'Estate (2008)

    La manovra economica d'estate è arrivata con il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, attualmente ancora in corso di conversione, prevedendo molte modifiche alle disposizioni vigenti.

    Testo integrale del decreto legge:




    Ecco, in pillole, alcuni punti di notevole interesse:
    • Robin Tax (articolo 81, commi da 16 a 18)
    La cosiddetta Robin Tax prevede un’addizionale Ires di 5,5 punti percentuali, dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge di manovra, sull’importo del reddito complessivo netto dei soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e che operano nei settori: di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; di produzione e distribuzione di energia elettrica.
    • Agevolazioni fiscali (articolo 63)
    E' previsto uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, dell’importo di 500.000,00 €, su apposito fondo per poter attuare le proroghe di agevolazioni fiscali attualmente vigenti, da adottare con successivi provvedimenti normativi.
    • Carta d’identità (articolo 31)
    E' previsto il prolungamento del periodo di validità della carta d'identità da 5 a 10 anni. Il prolungamento vale per tutti i documenti validi al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Sarà a carico dei Comuni l’obbligo di informare il cittadino della scadenza della carta d’identità.
    • Cooperative a mutualità prevalente (articolo 82, commi 25 e 26)
    E' previsto che le cooperative a mutualità prevalente che hanno presentato in bilancio debiti nei confronti dei soci superiori ai 50 milioni di euro e maggiori dell’importo del patrimonio netto contabile comprensivo dell’utile, destinano il 5% dell’utile netto annuale al finanziamento del fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.
    • Cooperative e ritenuta sugli interessi ai soci (articolo 82, comma 27)
    E' previsto l'aumento della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche passando dal 12,5 al 20 per cento.
    • Cooperative di consumo e consorzi (articolo 82, commi 28 e 29)
    Viene elevata dal 30 al 55% la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che concorrono alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e loro consorzi.
    • Contenzioso tributario (articolo 55)
    Per i processi tributari pendenti per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli uffici devono depositare presso la competente segreteria apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio, pena l'estinzione di diritto del medesimo processo. In tal caso le spese giudiziarie restano a carico della parte che le ha sopportate. Obiettivo della norma l'accelerazione dei processi tributari.
    • Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche (articolo 83, commi 16 e 17)
    Per contrastare lo spostamento fittizio all’estero della residenza delle persone fisiche ai fini di evasione fiscale viene introdotta una specifica vigilanza da parte dell’Agenzia delle entrate, con il supporto dei Comuni.
    • Controlli finalizzati all’accertamento sintetico (articolo 83, commi da 8 a 15)
    E' previsto un piano straordinario per il triennio 2009-2011 nell'attività di accertamento finalizzato alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, sulla base di elementi desunti dall’anagrafe tributaria o acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori. Al piano di controllo contribuisce la Guardia di finanza con la collaborazione dei Comuni, i quali segnaleranno situazioni rilevanti.


    • Imposta di registro contratti di locazione immobiliare (articolo 82, commi 14 e 15)
    Per le locazioni immobiliari l'Imposta di Registro proporzionale è pari all’1% se riguardano immobili strumentali, al 2% se immobili abitativi.
    • Rateazioni di importi iscritti a ruolo (articolo 83, comma 23)
    E' stato eliminato l’obbligo di prestare garanzia fideiussoria in caso di richiesta di rateazione delle somme iscritte a ruolo maggiori di 50.000,00 €.
    • Stock option (articolo 82, commi 23 e 24)
    Sono state abolite le agevolazioni in materia di stock option. Quindi le plusvalenze da stock option rientrano tra i redditi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. La disposizione si applica alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto.
    • Strumenti di pagamento (articolo 32)
    E' previsto l'innalzamento da 5.000,00 € a 12.500,00 € del limite per i trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore. Gli assegni bancari e circolari dovranno indicare la clausola di non trasferibilità se superiori a 12.500 €. Il saldo dei libretti bancari o postali al portatori non potranno essere superiore a 12.500 €.
    • Abolizione della tracciabilità per i compensi dei professionisti (articolo 32)
    Eliminata la norma che prevedeva che i compensi in denaro dei professionisti fossero riscossi, oltre un tetto, esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale purché tracciabile.
    • Studi di settore ed abolizione degli elenchi clienti fornitori (articolo 33)
    A partire dal 2009 gli studi di settore dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. L’obbligo dell’invio online degli elenchi Iva clienti e fornitori è stato abolito. Ai contribuenti che abbiano omesso la presentazione di tali elenchi non verrà irrogata alcuna sanzione. L’unica questione che rimane in sospeso riguarda il destino dei dati recepiti dall’amministrazione finanziaria per fini accertativi.

    domenica 9 marzo 2008

    FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - REGIONE VENETO

    La Legge Regionale n. 1 del 20.01.2000 prevede importanti agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nella regione Veneto.
    Agevolazioni similari sono previste anche per:
    1. lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile (L. Regionale n. 57/1999);
    2. le piccole-medie imprese artigiane (L. Regionale n. 2/2002);
    3. le piccole-medie imprese commerciali (L. Regionale n. 1/1999).
    Per maggiori dettagli: Veneto Sviluppo S.p.a.
    Di seguito verranno esposti i tratti salienti dell'agevolazione per la piccola-media impresa (PMI) a prevalente partecipazione femminile.
    • DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

    I destinatari dell'agevolazione sono le PMI costituite dopo il 01.01.2004, regolarmente iscritte alla CCIAA, attive nel proprio settore e operanti nel Veneto a prevalente partecipazione femminile, ossia:

    - nel caso di ditta individuale, il titolare deve essere donna residente nel Veneto da almeno due anni;

    - nel caso di società, i soci e gli amministratori devono essere per almeno due terzi donne residenti nel Veneto da almeno due anni e almeno il 51% del capitale sociale deve essere sottoscritto da donne.

    Tali requisiti devono sussistere al momento della costitutizione ed essere mantenuti per almeno 5 anni dalla concessione dell'agevolazione.

    • TIPO DI AGEVOLAZIONE

    L'agevolazione consiste:

    - nell'erogazione in CONTO CAPITALE di un contributo pari al 15% del costo del progetto ammesso e realizzato;

    - nel FINANZIAMENTO BANCARIO a TASSO AGEVOLATO per 85% del progetto ammesso e realizzato, composto da una quota di fondi regionali a TASSO ZERO e da una quota di provvista bancaria a TASSO CONVENZIONATO.

    L'importo ammissibile a finanziamento agevolato va da un minimo di € 20.000,00 ad un massimo di € 100.000,00.

    • INVESTIMENTI AMMESSI

    Possono rientrare nell'agevolazione gli investimenti e le spese sostenute nell'anno antecedente alla data di presentazione alla domanda di agevolazione e non solo quelle che si prevede di sostenere.

    Nello specifico gli investimenti ammessi sono:

    1. Nuova costruzione, rinnovo, ampliamento e/o interventi di ADEGUAMENTO per adibire l’IMMOBILE all’attività da svolgere. Questa spesa NON può superare 80% degli investimenti totali;
    2. Acquisto di MACCHINARI e di ATTREZZATURE;
    3. Acquisto di AUTOCARRO;
    4. Acquisto di ARREDI;
    5. CONSULENZE collegate all'agevolazione (Commercialista, notaio, ecc…). Questa spesa NON può superare 10% degli investimenti totali;
    6. Compenso agli Organismi di Garanzia.

    E' importante precisare che gli investimenti ammessi all'agevolazione non possono essere ceduti e/o alienati prima di cinque anni dalla data di ammissione all'agevolazione.

    Sono invece esclusi dall'agevolazione:

    1. Scorte di materie prime/merci;
    2. Acquisto di beni usati;
    3. Acquisto di autovetture;
    4. IVA e imposte;
    5. Spese per garanzie bancarie e/o assicurative;
    6. Acquisto di materiale di consumo;
    7. Manodopera interna.
    • PROCEDURA

    Le fasi della procedura sono:

    1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA tramite Banche/Società di Leasing o Cooperative di Garanzia o Consorzi Fidi;
    2. ISTRUTTORIA, madiante la quale Veneto Sviluppo controlla la documentazione e la sussistenza dei requisiti;
    3. In caso di esito positivo avviene l'EROGAZIONE del finanziamento.
    • REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

    L'agevolazione viene revocata se:

    1. entro cinque anni avviene la perdita dei requisiti sopra elencati;
    2. nella domanda sono stati indicati dati falsi;
    3. prima del compimento dell'agevolazione si ha la cessione dei beni ammessi e/o la cessione dell'azienda (o ramo d'azienda);
    4. entro due anni dall'erogazione del contributo non vengono attuati totalmente o parzialmente gli investimenti ammessi;
    5. dai controlli la Veneto Sviluppo riscontra la non corrispondenza con i dati indicati.

    La revoca dell'agevolazione comporta la restituzione delle somme più interessi e l'applicazione di una sanzione amministrativa, con possibilità di rateizzazione se si presenta garanzia fidejussoria.

    lunedì 3 marzo 2008

    E' TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI (UNICO 2008 - 730/2008 - ICI)

    Al fine di predisporre in maniera corretta le dichiarazioni dei redditi UNICO 2007 e MOD. 730, relativi al 2007 lo studio ritiene necessario esporVi un elenco dei dati e dei documenti utili per la predisposizione.
    • I dati e la documentazione dovranno pervenire ENTRO il 30.04.2008, inviandoli:
      per posta assicurata o raccomandata all'indirizzo:
      Dr Patrizia Rossi
      Via delle Arti e Mestieri, 68
      35040 - Urbana (PD)
      - per fax al numero 0429-878038;
      - in formato elettronico all'indirizzo e-mail:
      dott.sarossipatrizia@gmail.com

    • ANAGRAFE


    COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO;
    Comunicare variazioni di residenza avvenute nel corso del 2007 e del 2008;
    Comunicare modifica stato civileavvenute nel corso del 2007 e del 2008;
    Comunicare nascita di figli nonché i dati anagrafici relativi avvenute nel corso del 2007 e del 2008;
    Comunicare dati anagrafici coniuge anche se non fiscalmente a carico.

    • DEDUZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA


    E' necessario comunicare se il coniuge e familiari sono a carico, e per i figli in quale percentuale;
    Attenzione! La deduzione non spetta se nel corso dell’anno 2007, il coniuge o i familiari , hanno percepito un reddito superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ciascuno.

    • TERRENI E FABBRICATI


    VISURA CATASTALE AGGIORNATA dei fabbricati e dei terreni posseduti;
    Comunicare eventuali compravendite avendo cura di fornirci copia dell’atto notarile;
    Comunicare variazioni nell’utilizzo dell’immobile (es. immobile prima utilizzato come residenza secondaria poi concesso in locazione, immobile prima affittato e poi sfitto per parte dell'anno, ecc.);
    Portare copia del contratto affitto per gli immobili locati.

    • DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE e DEL CINQUE PER MILLE


    Comunicare l’intenzione di effettuare la scelta dell’otto per mille dell’IRPEF a:
    - scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
    - ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero da parte dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
    - ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
    - a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
    - agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
    - alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia a diretta gestione dell’Unione delle Comunità ebraiche.
    Se nulla verrà comunicato a tale proposito non verrà operata nessuna scelta.
    Attenzione: si ricorda che nel caso in cui non venga effettuata nessuna scelta, comunque, per convenzione con lo Stato del Vaticano, una parte sarà comunque destinata alla chiesa.
    Nel caso in cui non si desideri questo è opportuno scegliere che la destinazione vada allo Stato.


    Comunicare l’intenzione di effettuare la scelta del cinque per mille dell'IRPEF a:
    a) sostegno dei sottoelencati Enti, con possibilità di indicare il Codice Fiscale dell’associazione:
    • organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive
    modificazioni;
    • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2,
    3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
    • associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma
    1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
    • associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
    b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università.
    c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

    • RITENUTE D’ACCONTO E VERSAMENTI


    Copie dei versamenti effettuati a titolo d’acconto delle imposte per il 2007 (Mod. F24);
    Certificati relativi alle ritenute d’acconto subite anche per prestazioni occasionali.

    • PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI


    Le imprese interessate dovranno comunicare e/o presentare i prospetti relativi alle rimanenze di magazzino al 31/12/2007.

    • REDDITI


    Modelli CUD di lavoro dipendente , assimilato e di pensione;
    Redditi di partecipazione in società di persone non gestite dallo scrivente Studio;
    Dividendi e utili percepiti per azioni o quote sociali di S.r.l.;
    Segnalazione cessioni quote di SRL o partecipazioni sociali;
    Eventuali rimborsi ILOR, INPS e di spese mediche rimborsate dalle società di mutuo soccorso (CAMPA ,EMEC );
    Prestazioni occasionali di lavoro autonomo;
    Assegni percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale, copia sella sentenza;
    Ammontare canoni affitto percepiti nell’anno 2007.

    • ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI


    Spese mediche pagate nel 2007 (Ricevute fiscali, fatture e "scontrini parlanti");
    Spese sostenute nel 2007 per i portatori di handicap (Ricevute fiscali, fatture e scontrini);
    Spese veterinarie per animali domestici legalmente detenuti (Ricevute fiscali, fatture e scontrini);
    Interessi passivi relativi a mutui gravati da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale e non (Certificazione degli interessi, copia dell'atto di acquisto dell'immobile e copia dell'atto di stipula del mutuo);
    Premi d’assicurazione sulla vita o contro gli infortuni per contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000; premi d’assicurazione contro il rischio morte o invalidità permanente superiore al 5% per contratti stipulati o rinnovati dall’1.1.2001 (Quietanze di pagamento);
    Spese funebri sostenute nel 2007 per i familiari (Fatture);
    Spese d’istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione sostenute nel 2007 (Bollettini postali e/o bonifici);
    Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati nel 2007, compresa la quota Ssn trattenuta sulla R.C. auto;
    Somme versate a forme pensionistiche complementari e individuali;
    Contributi a carico del datore di lavoro versati nel 2007 per le "colf" (Bollettini postali INAIL);
    Contributi consorziali obbligatori versate nel 2007 (Es. Bollettini postali dei consorzi di bonifica);
    Erogazioni in denaro a favore di (Ricevute, bolletitni postali e/o bonifici):
    - istituzioni religiose
    - ONLUS;
    - partiti politici;
    -attività culturali ed artistiche (ad es. La Biennale di Venezia);
    - istituti scolastici;
    - associazioni sportive dilettantistiche;
    Spese per interventi di recupero edilizio pagati con bonifico nel 2007;
    Contributi associativi, versati tramite banche o tramite il servizio postale, solo per se stessi e non per i familiari, alle società di mutuo soccorso;
    Assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazioni legali, copia della sentenza e attestazioni di pagamento;
    Rette pagate per ogni figlio per la frequenza di asilo nido;
    Copia contratto di locazione relativi all'abitazione principale, stipulati secondo il regime convenzionale di cui alla L. 431/98 ("contratti convenzionati"), per gli intestatari;
    Spese sostenute nel 2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo da parte di docenti di scuole pubbliche(Ricevuta fiscale o fattura);
    Spese per addetti all'assistenza personale sostenute nel 2007;
    Spese per la sostituzione di frigoriferi , congelatori e loro combinazioni (Fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati identificativi,
    la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell’elettrodomestico, nonché predisporre un’autodichiarazione
    da cui risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc..), le modalità utilizzate per la dismissione e l’indicazione del soggetto che ha
    provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico);
    Spese sostenute nel 2007 per attività sportive praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni (Bolletino postale, ricevuta fiscale, fattura o bonifico);
    Spese sostenute nel 2007 per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (distanti almeno 100 km dal Comune di residenza) (Copia contratto di affitto e ricevute o bonifici dei canoni pagati);
    Spese per acquisto apparecchi televisivi e digitali con sintonizzatore digitale integrato. Sul sito www.comunicazioni.it è pubblicato l’elenco aggiornato di tali apparecchi. Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere in regola per l’anno 2007 con il pagamento del canone RAI. (Fattura, ricevuta fiscale e copia del versamento del canone RAI anno 2007);
    spese sostenute nell’anno 2007 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Le tipologie di interventi previste sono:
    – riqualificazione energetica di edifici esistenti;
    – interventi sull’involucro di edifici esistenti;
    – installazione di pannelli solari;
    – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
    Altro non precedentemente specificato che sarà eventualmente verificato;

    Se è la prima volta che lo scrivente studio vi elaborala la dichiarazione dei redditi, inviate copia della dichiarazione dell'anno precedente (Mod. 730/2007 o mod. Unico 2007).

    Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

    venerdì 11 gennaio 2008

    Finanziaria 2008 - Regime dei Minimi

    Il regime dei minimi e marginali è il nuovo regime naturale che dal 1° gennaio 2008 si applica alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, che:


    - nel 2007 hanno conseguito ricavi o compensi ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000,00 euro;

    - nel 2007 non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

    - nel 2007 non hanno sostenuto spese per dipendenti o collaboratori, anche a progetto;

    - nel triennio 2005

    -2007 non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, per più di 15.000,00 euro; - non si avvalgono di regimi speciali IVA (ad esempio: regime dei beni usati; regime per la vendita di sali e tabacchi; regime per l'editoria, per la gestione di telefonia pubblica, per intrattenimenti e giochi);

    - che in via esclusiva o prevalente non effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi;

    - non partecipano a società di persone o associazioni professionali o a SRL che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

    Si precisa che al fine della determinazione del limite di ricavi o compensi non superiori a 30.000,00 non rilevano quelli derivanti da adeguamento agli studi di settore. Inoltre, nel caso siano svolte più attività contemporaneamente, il limite va riferito alla somma dei ricavi o compensi relativi alle singole attività.

    • TASSAZIONE


    I contribuenti minimi che appartengono a tale regime non applicano l’Iva, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta per gli acquisti effettuati e non sono soggetti all’IRAP e agli studi di settore.
    In sostanza mediante l'applicazione di un’IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20% vengono assolti gli obblighi tributari relativi a :
    - IRPEF;
    - ADDIZIONALI COMUNALI e REGIONALI IRPEF;
    - IRAP;
    - IVA.
    L’imposta sostitutiva si determina sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e spese sostenute nell’esercizio dell’attività di impresa o di arte e professione. In sostanza, anche se si tratta di attività d'impresa si applica il principio di cassa "tipico" dei professionisti. Concorrono alla determinazione del reddito le plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all’attività e le somme versate a titolo previdenziale e assistenziale, le quali si deducono direttamente dal reddito e non più come oneri deducibili in sede di dichiarazione.

    • VANTAGGI


    I contribuenti minimi sono esonerati:
    - dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Devono conservare i documenti emessi e ricevuti e numerare e conservare le fatture d’acquisto e la certificazione dei corrispettivi;
    - dall’invio degli elenchi clienti e fornitori;
    - dall’applicazione degli studi di settore;
    - dall'obbligo di avere una partita IVA.

    • ATTUAZIONE DEL REGIME


    I contribuenti che vorranno avvalersi di questo nuovo regime non dovranno inviare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrare, ma semplicemente dovranno iniziare dal 2008 a fatturare ai propri clienti senza addebitare l'IVA e indicando in fattura la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della Finanziaria 2008".

    • RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA RELATIVA ALL'ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI


    L'applicazione del nuovo regime comporta la rettifica della detrazione IVA operata in passato per l'acquisto di beni ammortizzabili. In sostanza l'IVA detratta per l'acquisto di tali beni deve essere versata in un'unica soluzione oppure in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione di interessi. La prima o unica rata va versata entro il 16.03.2008. Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nella prima dichiarazione annuale Iva presentata dopo l’ingresso nel regime, ossia in quella relativa all’anno precedente al transito nel regime in commento. Ad esempio, un contribuente che transita nel nuovo regime il 1° gennaio 2008 deve evidenziare le rettifiche della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2007 che sarà presentata nel 2008.

    • DISAPPLICAZIONE


    L'eventuale disapplicazione del regime dei contribuenti minimi può avvenire:
    - per opzione, ossia tramite comportamento concludente del contribuente interessato ad applicare le imposte nei modi ordinari e tale opzione resta vincolante per tre anni (salvo per il 2008);
    - in caso di un avviso di accertamento che, al termine dell'intero processo, diviene definitivo;
    - per il superamento dei limiti previsti. Nel caso in cui i ricavi o compensi superano i 45.000,00 euro, oltre a dover porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

    • ABOLIZIONE REGIMI


    L'introduzione di questo nuovo regime abolisce:


    - il regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR n. 633/72);

    - il regime fiscale delle attività marginali (l’art. 14 Legge n. 388/2000);

    - il regime c.d. "super-semplificato" (articolo 3, commi da 165 a 170, della legge n. 662/96).


    PER LA COMPLESSITA' E LA SPECIFICITA' DELLA NORMATIVA LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA FISCALE DEVE ESSERE EFFETTUATA CASO PER CASO.