- Bonus straordinario (articolo 1)
- euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
- euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
- euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
- euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
-euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
- euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000,00;
- euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.
Esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita Iva e chi ha redditi fondiari superiori a 2.500 euro.
La richiesta dell’erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d'imposta:
- entro il 31 gennaio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
- entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d’imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare all’Agenzia delle Entrate. Se il beneficio si riferisce al periodo d’imposta 2008, anziché 2007, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate.
- Deduzione dall'Ires della quota di Irap relativa al costo del lavoro e agli interesse (articolo 6)
Viene derogato il principio di indeducibilità dell'Irap e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell'Irap, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati o delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni. Per periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata presentata entro il termine istanza per il rimborso i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino a un massimo del 10% dell'Irap dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica.
- Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero (articolo 17, comma 1)
Sono previsti degli incentivi per far rientrare in Italia i "cervelli". I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'Irap. Il beneficio di cui si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
- Mutui prima casa (articolo 2)
E' previsto che per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4%. Per i nuovi mutui, invece, a partire dal 1° gennaio 2009 le banche dovranno assicurare alla clientela la possibilità di stipulare mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea.
- Pagamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione (articolo 7)
E' prevista la possibilità di pagare l'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. Tale modalità è sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, ed è subordinata al via libera di Bruxelles. Dopo l'autorizzazione un decreto del ministro dell'Economia stabilirà il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione e le modalità di attuazione. L'imposta diverrà comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione e il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. La fattura dovrà indicare con annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma.
- Posta elettronica certificata (articolo 16)
E' prevista l'obbligatorietà per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Le imprese già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto dovranno comunicare entro tre anni l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Adempimento analogo anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato che dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno.
- Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16)
Il presente comma prevede una serie di disposizioni che mirano alla riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese. A tal fine vengono abrogati: l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate; l'obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10mila euro; l'obbligo per i contribuenti esercenti commercio al minuto ed altre attività assimilate tramite distributori automatici, di memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni compiute al fine di trasmettere, in via telematica, i dati così memorizzati all'Agenzia delle entrate. E' prevista anche la riduzione delle sanzioni applicate in caso di ravvedimento operoso per i versamenti tardivi o omessi. Nello specifico la riduzione della sanzione del 30% ad 1/8 del minimo (3,75%) passa a 1/12 del minimo (2,5%), e quella a 1/5 del minimo (6%) passa a 1/10 del minimo (3%).
- Riduzione dell'acconto Ires e Irap (articolo 10)
E' prevista la riduzione dell'acconto Ires e Irap di 3 punti percentuali. Per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto avevano già provveduto per intero al pagamento dell'acconto spetta un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione di 3 punti, da utilizzare in compensazione (Codici tributo per la compensazione).
- SOCIAL CARD
La Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha disposto un intervento per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas a favore di determinate tipologie di cittadini.
L’intervento si concretizza con il rilascio di una carta di pagamento elettronico denominata "social card" distribuita dagli uffici postali a fronte della presentazione di apposito modello autocertificato di richiesta. Con la Carta che vale 40 euro al mese, si potranno anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata e si potranno ottenere altri benefici e agevolazioni che sono in corso di studio.
La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni e ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.
Nel caso di anziani i requisiti sono:
1) essere di età non inferiore a 65 anni;
2) essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'Anagrafe;
3) essere un soggetto la cui imposta netta ai fini Irpef risulta pari a zero nell'anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti, oppure nel secondo anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti;
4) avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.000 euro all'anno o di importo inferiore a 8.000 euro all'anno, se di età pari o superiore a 70 anni;
5) avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 euro;
6) non essere, da solo o insieme al coniuge, intestatario/i di: più di una utenza elettrica domestica e/o non domestiche; più di una utenza del gas; più di un autoveicolo;
7) non essere, da solo o insieme al coniuge, proprietario/i: con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo e/o proprietario/i; con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
8) non essere, da solo o insieme al coniuge, titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro;
9) non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.
Nel caso di minori i requisiti sono:
1) età inferiore a 3 anni;
2) cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'Anagrafe;
3) avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 euro;
4) non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all'altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario, intestatario/i di: più di una utenza elettrica domestica e/o non domestica; più utenze del gas;
5) non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all'altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario, proprietario/i di: più di due autoveicoli; con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo, proprietario/i; con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
6) non essere, da solo o insieme all'esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all'altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario, titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro.
- CARTA IDENTITA'
La legge n. 133 del 6 agosto 2008 prevede che dal 26 giugno 2008 la validità della carta identità è di dieci anni e non più cinque.
A tal riguardo la circolare del Ministero dell'Interno n. 0011437 del 27 ottobre 208 ha precisato che per le carte di identità valide alla data 25 giugno 2008 si può richiedere al Comune di residenza l'apposizione sulla stessa di una dicitura che ne proroga la validità a dieci anni, mentre quelle rinnovate dopo tale data hanno già validità di dieci anni.
- Restiamo a disposizione per consulenze, dichiarazioni ISEE e presentazione dei modelli di richiesta del bonus straordinario.