Il regime dei minimi e marginali è il nuovo regime naturale che dal 1° gennaio 2008 si applica alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, che:
- nel 2007 hanno conseguito ricavi o compensi ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000,00 euro;
- nel 2007 non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
- nel 2007 non hanno sostenuto spese per dipendenti o collaboratori, anche a progetto;
- nel triennio 2005
-2007 non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, per più di 15.000,00 euro; - non si avvalgono di regimi speciali IVA (ad esempio: regime dei beni usati; regime per la vendita di sali e tabacchi; regime per l'editoria, per la gestione di telefonia pubblica, per intrattenimenti e giochi);
- che in via esclusiva o prevalente non effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi;
- non partecipano a società di persone o associazioni professionali o a SRL che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
Si precisa che al fine della determinazione del limite di ricavi o compensi non superiori a 30.000,00 non rilevano quelli derivanti da adeguamento agli studi di settore. Inoltre, nel caso siano svolte più attività contemporaneamente, il limite va riferito alla somma dei ricavi o compensi relativi alle singole attività.
- TASSAZIONE
I contribuenti minimi che appartengono a tale regime non applicano l’Iva, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta per gli acquisti effettuati e non sono soggetti all’IRAP e agli studi di settore.
In sostanza mediante l'applicazione di un’IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20% vengono assolti gli obblighi tributari relativi a :
- IRPEF;
- ADDIZIONALI COMUNALI e REGIONALI IRPEF;
- IRAP;
- IVA.
L’imposta sostitutiva si determina sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e spese sostenute nell’esercizio dell’attività di impresa o di arte e professione. In sostanza, anche se si tratta di attività d'impresa si applica il principio di cassa "tipico" dei professionisti. Concorrono alla determinazione del reddito le plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all’attività e le somme versate a titolo previdenziale e assistenziale, le quali si deducono direttamente dal reddito e non più come oneri deducibili in sede di dichiarazione.
- VANTAGGI
I contribuenti minimi sono esonerati:
- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Devono conservare i documenti emessi e ricevuti e numerare e conservare le fatture d’acquisto e la certificazione dei corrispettivi;
- dall’invio degli elenchi clienti e fornitori;
- dall’applicazione degli studi di settore;
- dall'obbligo di avere una partita IVA.
- ATTUAZIONE DEL REGIME
I contribuenti che vorranno avvalersi di questo nuovo regime non dovranno inviare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrare, ma semplicemente dovranno iniziare dal 2008 a fatturare ai propri clienti senza addebitare l'IVA e indicando in fattura la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della Finanziaria 2008".
- RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA RELATIVA ALL'ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI
L'applicazione del nuovo regime comporta la rettifica della detrazione IVA operata in passato per l'acquisto di beni ammortizzabili. In sostanza l'IVA detratta per l'acquisto di tali beni deve essere versata in un'unica soluzione oppure in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione di interessi. La prima o unica rata va versata entro il 16.03.2008. Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nella prima dichiarazione annuale Iva presentata dopo l’ingresso nel regime, ossia in quella relativa all’anno precedente al transito nel regime in commento. Ad esempio, un contribuente che transita nel nuovo regime il 1° gennaio 2008 deve evidenziare le rettifiche della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2007 che sarà presentata nel 2008.
- DISAPPLICAZIONE
L'eventuale disapplicazione del regime dei contribuenti minimi può avvenire:
- per opzione, ossia tramite comportamento concludente del contribuente interessato ad applicare le imposte nei modi ordinari e tale opzione resta vincolante per tre anni (salvo per il 2008);
- in caso di un avviso di accertamento che, al termine dell'intero processo, diviene definitivo;
- per il superamento dei limiti previsti. Nel caso in cui i ricavi o compensi superano i 45.000,00 euro, oltre a dover porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
- ABOLIZIONE REGIMI
- il regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis del DPR n. 633/72);
- il regime fiscale delle attività marginali (l’art. 14 Legge n. 388/2000);
- il regime c.d. "super-semplificato" (articolo 3, commi da 165 a 170, della legge n. 662/96).
PER LA COMPLESSITA' E LA SPECIFICITA' DELLA NORMATIVA LA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA FISCALE DEVE ESSERE EFFETTUATA CASO PER CASO.
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